Art. 2.
(Profilo professionale
dei tecnici di laboratorio).

      1. Il tecnico di laboratorio esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e tecnologica, con conoscenza dei metodi didattici e delle finalità di addestramento tecnico-pratico degli allievi, in rapporto all'impiego di macchine, apparati e attrezzature tecniche, scientifiche e didattiche necessarie per lo sviluppo delle esercitazioni pratiche degli allievi nei laboratori, aziende, officine, reparti di lavorazione e gabinetti scientifici presso i quali presta servizio.
      2. Il tecnico di laboratorio provvede alla ordinaria manutenzione, riparazione e cura, nonché al collaudo tecnico degli apparati tecnico-scientifico-didattici di cui sono dotati i laboratori, le aziende, le officine, i reparti di lavorazione ed i gabinetti scientifici dell'istituto. Cura altresì l'inventario di reparto, tenendo in ordine ed aggiornando i rispettivi registri.

 

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      3. Il tecnico di laboratorio, inoltre, coadiuva gli insegnanti delle materie tecniche e scientifiche, durante le esercitazioni pratiche degli allievi, nel rispetto degli orari di cui all'articolo 7. Ha piena autonomia e responsabilità diretta nella conduzione del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato.
      4. Il tecnico di laboratorio riceve dal direttore didattico, sulla base dei piani di studio stabiliti e nella esigenza della quotidiana intesa tra insegnante e tecnico di laboratorio, nell'ambito delle rispettive competenze, le prescrizioni di massima in ordine alle istruzioni operative per il buon funzionamento del laboratorio, azienda, officina, reparto di lavorazione o gabinetto scientifico cui è assegnato. Egli è responsabile direttamente per le attività svolte.
      5. Il tecnico di laboratorio partecipa ai consigli di classe degli alunni che accedono ai laboratori dei quali è titolare, esprime parere consultivo ai fini dell'andamento tecnico-didattico-organizzativo e concorda con il docente della singola disciplina tecnica o scientifica il voto relativo all'andamento disciplinare degli alunni.
      6. Il tecnico di laboratorio dipende dal direttore didattico per quanto concerne la disciplina e l'orario di servizio ed è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'amministrazione ed inerenti al proprio ruolo, congiuntamente ai docenti dell'area specifica di appartenenza.